{"id":94,"date":"2019-07-10T08:49:50","date_gmt":"2019-07-10T08:49:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/?p=94"},"modified":"2019-07-10T08:52:39","modified_gmt":"2019-07-10T08:52:39","slug":"cassazione-n-17834-2019-sovraindebitamento-accordo-con-i-creditori-con-dilazione-del-credito-ipotecario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/?p=94","title":{"rendered":"Cassazione n. 17834\/2019 \u2013 Sovraindebitamento \u2013 Accordo con i creditori con dilazione del credito ipotecario."},"content":{"rendered":"\n<p>Si segnala la recente pronuncia\ndella Corte di Cassazione in tema di procedure di accordo di composizione della\ncrisi da sovraindebitamento, in quanto presenta molteplici spunti innovativi\nche potranno risultare dirimenti in futuro, quali:<\/p>\n\n\n\n<ol><li>mantenimento\ndell\u2019originario piano di ammortamento del mutuo ipotecario \u2013 scadenza dei crediti\nanteriori all\u2019apertura della procedura;<\/li><li>ammissibile\nprospettare l\u2019accordo di composizione prevedendo una dilazione di pagamento dei\ncreditori ipotecari, a prescindere dall\u2019ipotesi di continuit\u00e0 d\u2019impresa;<\/li><li>durata\ndella procedura per effetto della dilazione (Legge Pinto) \u2013 Valutazione\nconvenienza da parte dei creditori ammessi al voto.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>In riferimento al primo punto<\/strong>,\nla Corte ha deciso di pronunciarsi, pur in assenza di motivo prospettato dal\nricorrente, in quanto trattasi di questione di diritto in assenza di un\ngiudicato interno ostativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione si palesa di\nnotevole interesse, in quanto molte pronunce di merito hanno operato la\ndistinzione tra contratti di mutuo ipotecari regolarmente osservati e contratti\ndi muto risolti, consentendo il mantenimento degli stessi alle regolari\nscadenze nel caso, appunto, di non risoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Accadeva, in sostanza, non di\nrado che il Giudice ritenesse compatibile con la procedura di accordo di\ncomposizione il regolare pagamento del mutuo ipotecario in essere, mentre non\nriteneva possibile prevedere il pagamento del debito residuo in un tempo\nsuperiore all\u2019anno nei casi, assai frequenti, in cui il mutuo fosse risolto (ex\nart. 8, co. 4, l. 3\/2012).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa interpretazione \u00e8 stata\ndecisamente rifiutata dalla Corte in quanto:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>l\u2019art. 8, co. 4 della l. 3\/2012 (che prevede il\npagamento dei crediti privilegiati nel termine di un anno in presenza di\n\u201caccordo in continuit\u00e0 d\u2019impresa\u201d) non rappresenta l\u2019unica volont\u00e0 del\nlegislatore in quanto, diversamente, sarebbe in contrasto anche con la\ndilazione prevista dall\u2019originario piano di ammortamento (per l\u2019appunto\nsuperiore all\u2019anno). In tal senso anche le previsioni di sospensione o di\nlimitazione di diritto degli interessi (ex art. 9, co. 3-quater, l. 3\/2012 e\nartt. 2749, 2788 e 2855 c.c.) per un tempo assai prolungato sarebbero in\ncontrasto con la regola dell\u2019integrale soddisfazione dei crediti prelatizi;<\/li><li>Pur non essendovi un esplicito rinvio all\u2019art.\n55, co. 2 della legge fallimentare, si deve ritenere applicabile anche\nall\u2019\u201daccordo di composizione\u201d la regola per cui tutti i crediti si\nconsiderano scaduti alla data di apertura della procedura (data la comune\nnatura concorsuale). La Corte rammenta, peraltro, che anche l\u2019art. 1186 c.c.\nprevede che il credito si considera scaduto quando il debitore sia divenuto\ninsolvente (equiparando, sostanzialmente, lo stato di sovraindebitamento\nallo stato di insolvenza).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Appurato, dunque, che l\u2019aver mantenuto\nl\u2019originario piano di ammortamento del mutuo non \u00e8 rilevante ai fini della\nquestione della dilazionabilit\u00e0 del credito ipotecario, la Corte prosegue\nnell\u2019esame degli altri motivi di ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In riferimento al secondo\npunto, <\/strong>la Corte condivide la tesi prospettata dal ricorrente secondo cui \u00e8\nsempre ammissibile prospettare un accordo di composizione prevedendo una\ndilazione dei crediti ipotecari, a prescindere dall\u2019ipotesi della continuit\u00e0\nd\u2019impresa (in ragione del principio di libert\u00e0 delle forme ex art. 8 e in\nvirt\u00f9 dell\u2019analogia con l\u2019istituto del concordato preventivo).<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ritiene che si debbano\nestendere alla procedura in esame i principi che la giurisprudenza della Corte\nmedesima ha enucleato in merito al possibile contenuto della proposta\nconcordataria, col solo limite della compatibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Assunto ci\u00f2, viene ricordato che,\nin tema di concordato preventivo \u00e8 possibile prevedere la dilazione del\npagamento dei crediti privilegiati o prelatizi ma equiparando i creditori ai\nchirografari per la parte di credito che si possa ritenere non integralmente\nsoddisfatto (si \u00e8 pi\u00f9 volte affermato il principio per cui la regola\ngenerale \u00e8 il pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati o prelatizi,\nmentre il pagamento dilazionato degli stessi equivale a soddisfazione non\nintegrale del credito, in ragione della perdita economica derivante\ndal ritardo rispetto ai tempi \u201cnormali\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Tali principi sono, pertanto,\napplicabili agli accordi di composizione (vedasi gli artt. 7, co 1 e 11,\nco. 2 della l. 3\/2012, esattamente conformi) e non rileva in senso ostativo\nla previsione di cui all\u2019art. 8, co. 4 della l. 3\/2012 (soddisfazione entro\nl\u2019anno) in quanto essa riproduce esattamente quanto previsto dall\u2019art.\n186-bis, co. 2, lett. c), l.f. (quest\u2019ultimo, in tema di concordato preventivo,\nconvive con la possibilit\u00e0 della dilazione pluriennale dei crediti privilegiati\no prelatizi, fermo restando la possibilit\u00e0 di voto concessa).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Infine, in riferimento al terzo\npunto, <\/strong>la Corte dirime un\u2019altra questione che \u00e8 stata affrontata con esiti\nspesso opposti dalla giurisprudenza di merito, ossia la durata delle procedure\nin esame, da ritenere non accettabile nei casi in cui si estenda oltre il\ntermine di \u201cragionevole durata\u201d (pari ad anni sei) previsto dalla legge Pinto\nper le procedure concorsuali.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ritiene <em>\u201ceccentrico\nipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della\ndurata ragionevole del processo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La durata di una procedura che\npreveda pagamenti ultrannuali, con orizzonte temporale rilevante, non pu\u00f2\nrappresentare una&nbsp; fattispecie di <em>\u201cillegittimit\u00e0\ntout court\u201d<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p>Sono i creditori, infatti, ad effettuare una valutazione di convenienza di una proposta di accordo (anche implicante pagamenti dilazionati) rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento del proprio credito.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cassazione-3-giugno-2019.pdf\">Sentenza Corte di Cassazione, 3 giugno 2019<br><br><\/a><a href=\"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cassazione-3-giugno-2019.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Scarica<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto presenta molteplici spunti innovativi che potranno risultare dirimenti in futuro, quali: mantenimento dell\u2019originario piano di ammortamento del mutuo ipotecario \u2013 scadenza dei crediti anteriori all\u2019apertura della procedura; ammissibile prospettare l\u2019accordo di composizione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[16,23,17,19,18,20,21,5,22],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=94"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/94\/revisions\/99"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=94"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=94"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matteomarcozzi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=94"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}