Liquidazione del patrimonio: come accedere alla procedura

Lo scopo di questo articolo è quello di cercare di far chiarezza circa l’accessibilità alla procedura liquidatoria ex artt. 14-ter e seguenti della l. n. 3/2012.[1]

Questo perché ho avuto modo di constatare che vi è molta confusione tra i vari operatori del settore circa le cause di inammissibilità a tale procedura, piuttosto che circa il presunto requisito di meritevolezza gravante sul debitore istante.

Andando per ordine, partirei dall’analisi del momento in cui il giudice decreta l’apertura della procedura liquidatoria (art. 14-quinquies co. 1).

Il giudice aprirà la procedura compiute due tipologie di verifiche:

  1. ASSENZA DI ATTI IN FRODE compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni

e

  1. che la domanda soddisfi i REQUISITI di cui all’art. 14-ter.

I REQUISITI di cui all’art. 14-ter sono i seguenti:

a)     art. 14-ter, co.1: il debitore, in stato di sovraindebitamento, potrà accedere alla procedura se NON RICORRONO le CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), ovvero:

  1. art. 7, comma 2, lettera a): quando il debitore “è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”;
  2. art. 7, comma 2, lettera b): quando il debitore “ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”.

b)     art. 14-ter, co. 2: la domanda di liquidazione sia corredata dalla DOCUMENTAZIONE di cui all’art. 9, commi 2 e 3, ovvero:

a.       art. 9, comma 2: “ […] l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”;[2]

b.       art. 9, comma 3: “Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale”.

c)      art. 14-ter, co. 3: dovranno essere allegati anche l’INVENTARIO di tutti i beni del debitore e una REALAZIONE PARTICOLAREGGIATA dell’OCC. Sul contenuto di tale relazione sarà riservata un’analisi più avanti a proposito del requisito di meritevolezza.

d)     art. 14-ter, co. 5: “La domanda di liquidazione è INAMMISSIBILE se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”.

Cercando dunque di riassumere, le CAUSE di INAMMISSIBILTA’ previste dalla norma sono le seguenti:

  1. Il debitore ha compiuto ATTI IN FRODE negli ultimi 5 anni;
  2. Il debitore è assoggettabile a procedure diverse da quelle di cui alla presente norma[3];
  3. Il debitore ha già usufruito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento[4] nei precedenti cinque anni;
  4. Non è stata presentata la documentazione che normalmente si allega anche alle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  5. Non è stato allegato l’INVENTARIO;
  6. Non è stata allegata la RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dell’OCC;
  7. La documentazione è carente e inidonea a ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economica del debitore.