Trattasi di decisione favorevole in sede di reclamo avverso primo provvedimento di diniego e le motivazioni addotte dal Collegio sono di carattere sistematico e sono perfettamente in linea con le nostre considerazioni fatte più e più volte anche in sede di convegno. La prima in ordine al parallelo col fallimento in assenza di beni, attivabile in proprio dall’imprenditore e la seconda in ordine alla conversione (patologica) di altra procedura (piano o accordo) che prevedeva la messa a disposizione dei soli crediti futuri. In sostanza: se puoi accedere alle altre due procedure di composizione in assenza di beni da liquidare (tranne che per la quota disponibile degli stipendi futuri) e se non rispetti le previsioni contenute nel “piano”, subisci la conversione in procedura liquidatoria, non pare comprensibile che non si possa accedervi direttamente.
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